Gazzetta Ufficiale
Norme sul decoro urbano e sulla rappresentazione pubblica del Dittatore
Considerato che il volto del Dittatore è un bene comune e, come tale, va esposto con decoro e in buono stato di conservazione;
Ritenuto che un ritratto mal riuscito sia peggiore dell’assenza di ritratto, e che l’assenza di ritratto sia peggiore di ogni altra cosa;
Visto il parere dell’Ufficio Immagine della Presidenza, che ha esaminato il proprio parere e lo ha trovato eccellente;
Il Capo Supremo DECRETA:
Art. 1 — È vietata l’affissione di ritratti del Dittatore non preventivamente approvati dall’Ufficio Immagine della Presidenza.
Art. 2 — Sono fatte salve le affissioni spontanee dei cittadini, purché conformi ai canoni estetici approvati.
Disposizioni attuative
I canoni estetici approvati prevedono lo sguardo rivolto all’orizzonte oppure, in subordine, al cittadino che passa. La luce deve provenire da sinistra, la cornice è dorata e le dimensioni minime sono quelle della parete.
La domanda di approvazione si presenta in triplice copia presso l’Ufficio Immagine. I ritratti non conformi sono sostituiti d’ufficio con altri, scelti dall’Ufficio, a spese del cittadino e con evidente miglioramento della parete.