Serie Generale
Gazzetta Ufficiale
Della Nuova Italia
Parte Prima
Nuova Italia ·
GIORNO MMDCCXXV DELL'ERA SUPREMA
DECRETO N. II
Norme per la tutela dell’informazione corretta
Art. 1 — Ogni testata giornalistica sottopone i propri contenuti a verifica preventiva del Ministero dell’Informazione.
Art. 2 — La verifica non costituisce censura, ma “contributo collaborativo alla qualità dell’informazione nazionale”.
Art. 3 — Le testate che rifiutano la verifica restano libere di pubblicare, fermo restando che la licenza di stampa può essere revocata per motivi indipendenti dalla presente disposizione.