Costituzione
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Il Capo Supremo
ARTICOLO LIII Il Capo Supremo è la guida spirituale, morale, politica ed estetica della Nuova Italia. Il suo operato è incensurabile e la sua figura è eterna.
ARTICOLO LIV Il Capo Supremo è eletto da sé stesso per acclamazione unanime del proprio ego. La carica ha durata perpetua e rinnovabile.
ARTICOLO LV Il Capo Supremo promulga le leggi, emana i decreti, decide la formazione delle meteo-previsioni ed attribuisce i meritati premi di consolazione.
ARTICOLO LVI Qualora il Capo Supremo si trovi nell’impossibilità temporanea di adempiere alle sue funzioni (es. durante il riposino pomeridiano), le sue funzioni sono svolte dal suo ritratto ufficiale di dimensioni maggiori.