Costituzione
Rapporti Economici
ARTICOLO XXXV La Nuova Italia tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, specialmente se non retribuito e svolto sotto forma di volenteroso contributo festivo alla Nazione.
ARTICOLO XXXVI Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, nonché al suo grado di entusiasmo manifestato durante l’orario di servizio.
ARTICOLO XXXVII Il lunedì è dichiarato per legge “Giorno Felice”. Qualsiasi espressione di stanchezza, disappunto o consumo eccessivo di caffè durante tale giornata è considerata sabotaggio.
ARTICOLO XXXVIII Ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, riconvertibile in lavoretti d’ufficio ad alto contenuto simbolico.
ARTICOLO XXXIX L’organizzazione sindacale è libera, a patto che l’unico sindacato riconosciuto sia il Sindacato Unico dei Funzionari Accondiscendenti.