Costituzione
ARTICOLO XL Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano, ovvero esclusivamente la domenica notte tra le 0II:00 e le 0XXX:00.
ARTICOLO XLI L’iniziativa economica privata è libera. Le aziende sono valutate annualmente nlla “Classifica della Solerzia Imprenditoriale” gestita dal Ministero della Concussione e delle Tangenti.
ARTICOLO XLII La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, ma lo Stato può farne uso se reputa che un certo immobile stia meglio dipinto con i colori della Nuova Italia.
ARTICOLO XLIII A fini di utilità generale la legge può riservare o trasferire allo Stato imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a settori ad alto tasso di guadagno facile.
ARTICOLO XLIV La Nuova Italia incoraggia il risparmio in tutte le sue forme, specialmente quello che i cittadini scelgono di versare spontaneamente al fisco sotto forma di donazione affettiva.