Costituzione
La Camera delle Acclamazioni
ARTICOLO LXXI Il potere legislativo formale è affidato alla Camera delle Acclamazioni, composta da rappresentanti del popolo selezionati per il tono di voce elevato.
ARTICOLO LXXII La Camera si riunisce esclusivamente per ratificare le decisioni del Governo mediante ovazioni prolungate, battito delle mani o sventolio di drappelli.
ARTICOLO LXXIII Le discussioni parlamentari non possono superare i tre minuti complessivi per legge per non sottrarre tempo prezioso alle attività produttive del Paese.
ARTICOLO LXXIV Ogni disegno di legge presentato dal Capo Supremo si intende approvato al momento della prima lettura dell’titolo.
ARTICOLO LXXV Non è ammesso il voto contrario. I parlamentari distratti che sbagliano tasto durante la votazione vengono inviati in licenza premio per la bonifica dei propri concetti.