Costituzione
Rapporti Etico-Sociali
ARTICOLO XXVII La famiglia è la società naturale fondata sull’amore reciproco e sul rispetto del coprifuoco serale.
ARTICOLO XXVIII È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli alla venerazione delle istituzioni e all’esecrazione dei forestierismi.
ARTICOLO XXIX La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, garantendo che ogni neonato riceva prima del primo poppatoio il distintivo ufficiale della Nuova Italia.
ARTICOLO XXX La salute è un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Chi si ammala durante una festività nazionale è tenuto a presentare formali scuse scritte al Ministero competente.
ARTICOLO XXXI L’arte e la scienza sono libere, purché la pittura ritragga il Capo Supremo da un’angolatura favorevole e la scienza dimostri la validità scientifica di tutti i decreti-legge.
ARTICOLO XXXII La scuola è aperta a tutti. L’insegnamento della storia parte direttamente dall’insediamento del Capo Supremo; i secoli precedenti sono considerati bozze non riuscite.
ARTICOLO XXXIII Le istituzioni di alta cultura e le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, purché i rettori siano nominati direttamente dal Ministero dell’Istruzione previa prova di genuflessione.
ARTICOLO XXXIV Lo sport è promosso dallo Stato come strumento di tempra fisica. Qualsiasi squadra nazionale che perdesse un incontro internazionale risponderà direttamente di attentato al prestigio della Patria.