Costituzione
GARANZIE E REVISIONE COSTITUZIONALE
ARTICOLO XCV La presente Costituzione è la legge fondamentale della Nuova Italia. Essa è rigida nei confronti dei cittadini e flessibilissima nei confronti del Capo Supremo.
ARTICOLO XCVI La facoltà di modificare, integrare o scarabocchiare la Costituzione spetta esclusivamente al Capo Supremo nei momenti di estro creativo.
ARTICOLO XCVII Non è ammesso alcun referendum abrogativo. Il Popolo esprime il proprio parere mediante sorrisi d’ordinanza durante i cortei di regime.
ARTICOLO XCVIII Qualsiasi articolo della presente Costituzione che dovesse trovarsi in contrasto con un’idea improvvisa del Capo Supremo è da ritenersi automaticamente abrogato.
ARTICOLO XCIX È istituito il Tribunale per le Incompatibilità di Umore, incaricato di giudicare chiunque legga la presente Costituzione con tono sarcastico.
ARTICOLO C La presente Costituzione entra in vigore ieri. Chiunque non ne fosse a conoscenza è tenuto a chiedere scusa immediatamente.