Costituzione
Le Autonomie Locali e la Capitale
ARTICOLO LXXXIII La Nuova Italia si divide in Regioni, Province e Comuni, la cui unica funzione è applicare i decreti centrali con ulteriore ed eccedente zelo.
ARTICOLO LXXXIV La Capitale della Nuova Italia è Nuova Roma, centro radioso e monumentale dell’intero pianeta noto.
ARTICOLO LXXXV In ogni Piazza del Dittatore dei comuni della Repubblica deve essere presente un monumento di altezza non inferiore a metri tre in onore della Grande Rinascita.
ARTICOLO LXXXVI I Sindaci sono nominati dal Ministero dell’Interno e dell’Ordine Costituito tra i cittadini con la risata più contagiosa durante i comizi ufficiali.
ARTICOLO LXXXVII I consigli comunali sono aboliti e sostituiti da Comitati di Festeggiamento Permanente.
ARTICOLO LXXXVIII Gli enti locali non possono imporre tributi propri, ma possono raccogliere contributi volontari obbligatori per il restauro dei busti presidenziali.