Costituzione
La Giustizia Controllata
ARTICOLO LXXVI La giustizia è amministrata in nome del Capo Supremo dal Ministero della Giustizia Controllata.
ARTICOLO LXXVII I giudici sono soggetti soltanto alla propria sopravvivenza professionale e alla linea guida fornita settimanalmente dalla Gazzetta del Regime.
ARTICOLO LXXVIII I processi si svolgono in pubblica udienza, salvo quando l’imputato rischia di dire cose di scarso interesse istituzionale.
ARTICOLO LXXIX La presunzione di innocenza è sostituita dalla presunzione di “qualcosa avrà pur fatto per trovarsi qui”.
ARTICOLO LXXX La carcerazione preventiva è la norma; la scarcerazione è un’eccezione concessa previo pagamento di idonea tassa di ringraziamento.
ARTICOLO LXXXI Non sono ammessi ricorsi in appello salvo il caso in cui l’imputato intenda dichiararsi ancora più colpevole di quanto inizialmente accertato.
ARTICOLO LXXXII I magistrati non possono svolgere attività politica, ma possono iscriversi liberamente al Fan Club Ufficiale del Capo Supremo.